SOMMARIO: 1. Estinzione dei processi per durata irragionevole: l‘AS 1880. 2. Dalla “ex Cirielli” alla prescrizione breve per gli incensurati: l’AC 3137. 3. Prescrizione breve e processo lungo: l’intrinseca irragionevolezza di un legislatore schizofrenico.
1. Estinzione dei processi per durata irragionevole: l‘AS 1880.
Lo scontro sulla giustizia e sui problemi giudiziari del Presidente del consiglio dei ministri pro tempore è il segno distintivo della XVI legislatura. La sentenza 262/2009[1] della Corte costituzionale, che dichiara la illegittimità della legge 124/2008[2] (Lodo Alfano) per violazione degli artt. 3 e 138 Cost., pone fine ai tentativi di disporre la sospensione dei processi con legge ordinaria. Segna in qualche modo uno spartiacque nel confronto politico-istituzionale. La maggioranza è in fibrillazione. La priorità assoluta è fornire al Presidente del consiglio uno scudo protettivo. Nella Camera dei deputati parte così l’iniziativa sul legittimo impedimento, che si traduce nella legge 51/2010[3]. Anche questa soluzione, peraltro, solleva molteplici e gravi dubbi, che troveranno poi riscontro nella sentenza 23/2011[4] della Corte costituzionale. Si avvia anche un “lodo costituzionale” (AS 2180[5]). Ma la via è lunga e non priva di rischi. Il referendum confermativo può spaventare, soprattutto considerando che le burrascose vicende personali di Berlusconi hanno occupato in permanenza le prime pagine dei giornali. Che impatto potrebbero avere sull’opinione pubblica al momento di un – sicuro – voto referendario? Ed ecco che riprende vita la vicenda del processo breve, partito insieme al legittimo impedimento, e poi scivolato in qualche misura in secondo piano[6].