Fictio litis e sindacato di costituzionalità della legge elettorale. Può una finzione processuale aprire un varco nelle zone d’ombra della giustizia costituzionale?

Ricercatore in Diritto costituzionale – Università “La Sapienza” di Roma

ABSTRACT

Nell’ordinanza n. 12060/2013, con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della legge n. 270/2005, la I Sezione civile della Corte di Cassazione si sofferma sulla corretta instaurazione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, al fine di dimostrarne l’incidentalità. Nello scritto si sostiene che gli argomenti impiegati dal giudice a quo sono indici del ricorso a una fictio litis e che, ciononostante, in considerazione dei moniti della Consulta sulle problematicità della legge elettorale n. 270, l’utilizzo della finzione processuale non pregiudica necessariamente l’ammissibilità della dedotta questione di legittimità costituzionale. Sono, pertanto, indicate le circostanze, in presenza delle quali la sussistenza di una fictio litis non determina automaticamente l’inammissibilità della quaestio, ma impone semmai una considerazione delle ragioni per le quali quell’espediente è stato utilizzato. In particolare, occorre valutare se si ricade in una delle “zone d’ombra” della giustizia costituzionale e se, al contempo, è in gioco la garanzia di effettività di un diritto fondamentale.

In the order no. 12060/2013, through which a question of constitutionality of the statute n. 270/2005 was raised, the First Civil Section of the Court of Cassation (Cassazione) makes an effort to prove the “incidenter” character of its request for judicial review of legislation before the Constitutional Court. In the essay it is affirmed that the points used by the “judge a quo” are signs of the use of a fictio litis and that, nevertheless, considering the warnings of the Constitutional Court on the problematic nature of the electoral law n. 270, the use of a procedural fiction does not necessarily affect the “admissibility” of the alleged question of constitutionality. Therefore, there are circumstances under which the existence of a fictio litis does not automatically entail the “inadmissibility” of the quaestio, but rather requires a consideration of the reasons for which that device was used. In particular, it must be determined whether it falls into one of the “shadow areas” of the Italian judicial review of legislation and if, at the same time, it is at stake the very guarantee of a fundamental right.

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