In premessa, va dato per acquisito che non può esservi Stato senza che vi sia una costituzione, per embrionale che sia, come avveniva negli Stati assoluti nei quali la costituzione si identificava in una sola istituzione fondamentale, quella del sovrano, che esauriva tutto il campo del diritto costituzionale.
La svolta, nel senso di una maggiore complessità ed articolazione di tale diritto, si ha nel sec. XVIII, con la rivoluzione francese ed il venire a maturazione dell’ordinamento costituzionale dell’Inghilterra, quando le istituzioni parlamentari – durante le lotte contro gli Stuart – si consolidarono, con la conseguente divisione dei poteri tra il Re e le Camere dei Lord e dei Comuni.